La normativa che mira a garantire una progressiva riduzione degli illeciti nel mondo del lavoro è in continua evoluzione. Tra i principali adempimenti obbligatori introdotti negli ultimi anni per i datori di lavoro privati, ci sono per esempio quelli relativi al “whistleblowing”, termine inglese il cui significato letterale in italiano è “soffiata”, a indicare una segnalazione anonima. Ma quali sono nel concreto gli obblighi delle aziende? E quali sono le imprese che devono adeguarsi al whistleblowing, garantendo quindi ai propri dipendenti gli strumenti necessari per effettuare un’eventuale segnalazione?
Cos’è il whistleblowing
Abbiamo già visto qual è il significato di whistleblowing a livello letterale: si tratta di fatto di una segnalazione dal basso, nascosta. Nel linguaggio giuridico italiano, con whistleblowing si indica più precisamente la possibilità di un lavoratore di effettuare in modo sicuro e tutelato delle segnalazioni su degli illeciti commessi sul luogo di lavoro, senza temere ritorsioni da parte dell’azienda.
È vero che di whistleblowing in Italia si è parlato molto insistentemente solo negli ultimi anni; va però detto che tale disciplina è stata introdotta nel settore pubblico più di dieci anni fa, nel 2012. Nel settore privato si tratta invece di qualcosa di decisamente recente: qui a introdurre il whistleblowing è stato il decreto legislativo 24/2023, in recepimento della Direttiva europea 2019/1937.
Grazie a questa procedura, un dipendente o un collaboratore dell’azienda che si accorge di un’irregolarità può segnalare tale illecito in modo del tutto anonimo: di conseguenza il whistleblowing permette di combattere l’illegalità, la cattiva amministrazione e la corruzione, garantendo allo stesso tempo la tutela dei diritti dei lavoratori e la libertà di espressione.
Quali imprese devono adeguarsi al D.lgs. 24/2023 sul whistleblowing
Non tutte le imprese, va sottolineato, sono tenute ad adeguarsi al decreto whistleblowing del 10 marzo 2023. A partire dal luglio del 2023 l’obbligo è stato introdotto per tutte le aziende con oltre 250 dipendenti; alla fine dell’anno – e più precisamente a partire dal 17 dicembre 2023 – l’obbligo è stato esteso anche a:
- tutte le aziende che negli ultimi mesi hanno impiegato in media 50 o più lavoratori subordinati, a tempo determinato o indeterminato;
- tutte le aziende che appartengono a un settore definito come “sensibile”, a prescindere dal numero di lavoratori. Si definiscono come sensibili i settori relativi alla sicurezza dei trasporti, alla prevenzione del riciclaggio di denaro, ai servizi e ai prodotti dei mercati finanziari, alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione del finanziamento al terrorismo;
- tutte le aziende che adottano il modello organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001, a prescindere dal numero di lavoratori.
Normativa whistleblowing: gli obblighi per le imprese
Quando un’azienda si deve adeguare al D.lgs. 24/2023 sul whistleblowing, deve attrezzarsi per garantire una procedura di compliance whistleblowing interna. Diventa quindi necessario disporre un canale interno per raccogliere le segnalazioni in modo anonimo, sfruttando a tale scopo caselle postali fisiche, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici dedicati o apposite piattaforme online.
Si deve successivamente definire la procedura interna per la ricezione e per l’analisi delle segnalazioni, individuando a tale proposito un responsabile (che può essere interno o esterno) e formando di conseguenza il personale sulla procedura stessa. È inoltre fondamentale fare il massimo per proteggere la privacy dei segnalanti, presupponendo un DPIA – Data Privacy Impact Assessment e delle precise misure di eliminazione dei dati raccolti una volta trascorso il periodo di conservazione.
La procedura di segnalazione
Frodi, episodi di corruzione, violazioni dei diritti umani, abuso di dati, discriminazioni, abusi, illeciti a livello civile, contabile, amministrativo o penale: con il whistleblowing possono essere segnalate le più diverse irregolarità. Nel caso in cui sia presente una procedura interna, il segnalatore è obbligato a utilizzarla. La segnalazione esterna è da prendere in considerazione solamente in caso di assenza di un canale interno, di un mancato riscontro o di fondati motivi che spingano a pensare che la segnalazione interna risulterebbe inefficace o persino rischiosa. E ancora, è possibile passare direttamente alla segnalazione esterna nel caso in cui il whistleblowing sia relativo a un pericolo palese o imminente. In questi casi eccezionali la segnalazione deve essere fatta all’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.
Rimanere al passo con i cambiamenti normativi e i relativi obblighi – compresi quelli in materia di whistleblowing – è fondamentale per ogni azienda. Labor-b, partner italiano completo ed integrato del mondo dei servizi HR, è un interlocutore preparato, aggiornato e puntuale che aiuta le aziende a gestire le continue evoluzioni normative.